IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronuziato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1054/1992,
 proposto da Leonde Eugenio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
 Buttafuoco,  elettivamente domiciliato in Catania, viale XX Settembre
 n. 54,  presso  lo  studio  dell'avv.  Francesco  Geraci,  contro  il
 Ministero    della    difesa,    in   persona   del   Ministro   pro-
 tempore,rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale
 dello Stato di Catania presso i cui uffici ha domicilio  legale,  per
 l'annullamento  previa  sospensione, del provvedimento adottato il 29
 maggio  1992  con  il  quale  il  consiglio  di  leva  di  terra   di
 Caltanissetta  ha  respinto l'istanza di ammissione alla dispensa dal
 compiere la ferma di leva; della cartolina precetto  n.  446  del  15
 luglio  1992  e  di  tutti  gli  atti anteriori e posteriori, ad essi
 connessi e collegati;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore per la camera  di  consiglio  del  7  settembre
 1992,   in   ordine   all'istanza   di   provvedimento  cautelare  il
 referendario dottoressa Paola Puliatti;
    Udito l'avv. Pierfrancesco Buttafuoco, delegato dall'avv. Giuseppe
 Buttafuoco;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il ricorrente, iscritto al n. 123 della lista di leva della classe
 1970  del  comune  di Leonforte, trovandosi nelle condizioni previste
 dall'art. 22, primo comma, n. 6) della legge n. 191/1975,  nel  testo
 modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269 (e cioe' appartenente a
 famiglia di cui altri due figli hanno prestato o prestino il servizio
 militare),  ha presentato in data 10 marzo 1992 domanda di ammissione
 alla dispensa dal compiere il servizio di leva.
    La domanda e' stata rigettata perche' presentata oltre il  termine
 prescritto  dall'art.  25  della legge n. 191/1975 pur sussistendo il
 titolo.
    Con il ricorso in esame, il sig. Leonde lamenta la  violazione  ed
 erronea  applicazione dell'art. 24, primo comma, e dell'art. 25 della
 legge 31 maggio 1975, n. 191,  per  essere  stata  attribuita  natura
 perentoria,  anzicche'  sollecitatoria  od  ordinatoria,  al  termine
 fissato dall'art. 25 citato per far valere il titolo  alla  dispensa,
 nonostante  nessuna  comminatoria  di  decadenza  sia contenuta nella
 norma e non essendo chiaramente menzionato  il  carattere  essenziale
 del termine.
    Lamenta,  ancora, il ricorrente la mancata applicazione del citato
 art. 22, primo comma, nel testo  modificato  dalla  legge  11  agosto
 1991,  n. 269, nonostante egli versi in una delle condizioni previste
 dalla norma.
                             D I R I T T O
    In sede di esame della proposta  domanda  di  sospensione  in  via
 cautelare  dei provvedimenti impugnati, il collegio ritiene d'ufficio
 di dover sottoporre al giudizio della Corte costituzionale, in quanto
 rilevante  e  non   manifestamente   infondata,   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art. 22,
 primo comma, n. 6), e dell'art.  25  della  legge  n.  191/1975,  con
 riferimento  all'art.  3, primo comma, della Costituzione, essendo il
 trattamento normativo, riservato alla  situazione  personale  di  chi
 versi  nella  condizione  prevista dalla citata norma di cui all'art.
 22, deteriore rispetto a quello riservato ai giovani arruolati che si
 trovino  in  condizioni  analoghe,  quali  quelle  previste  ad   es.
 dall'art.  100,  lett. d), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sotto
 il profilo della previsione di termine  decadenziale,  solamente  per
 far valere il titolo della dispensa c.d. a domanda di cui all'art. 22
 della  legge  n.  191/1975,  nonostante  che  ragioni  analoghe siano
 sottese alle ipotesi di dispensa previste da entrambe le  norme  con-
 siderate e percio' anche per le ipotesi di dispensa c.d.  d'autorita'
 di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 237/1964. In particolare, il titolo
 alla  dispensa di cui al n. 6 del citato art.  22, primo comma, della
 legge n. 191/1975 (l'appartenenza dell'arruolato a  famiglia  di  cui
 altri  due  figli  abbiano  prestato  o prestino servizio militare, a
 prescindere,  secondo  la  nuova  formulazione  della  norma,   dalla
 necessita'  di  assicurare i mezzi di sostentamento alla famiglia) ha
 lo scopo di attribuire il  beneficio  della  dispensa  a  coloro  che
 appartengano  a  famiglie  numerose,  nelle quali l'apporto economico
 dell'arruolato  si  puo'  ritenere  presuntivamente  di   particolare
 rilevanza per il benessere della famiglia, (sebbene la norma, dopo la
 modifica  apportata  dalla  legge  11 agosto 1991, n. 269, non faccia
 piu' esplicito riferimento alla necessita' di procurare  i  mezzi  di
 sostentamento  della  famiglia,  ritenendo evidentemente rilevante il
 solo  concorso  di due circostanze, e cioe' che il carattere numeroso
 della famiglia renda di per se' difficoltosa la situazione  economica
 familiare  e  che  la  famiglia  abbia gia' contribuito con altri due
 componenti alla difesa della patria).
    Il titolo, ai sensi dell'art. 25 della  legge  n.  191/1975,  puo'
 essere  invocato  solo  sino  alla data di chiusura della sessione di
 leva cui l'iscritto concorre o, se sorto negli  ultimi  dieci  giorni
 della sessione di leva, sino al decimo giorno successivo alla data di
 affissione  del  manifesto  di  chiamata  alle  armi,  o,  infine, se
 formatosi successivamente, sino al  giorno  precedente  a  quello  di
 inizio della chiamata alle armi.
    I  termini  devono  intendersi sicuramente perentori, come e' reso
 palese dalla formulazione della norma  che  esplicitamente  prescrive
 che i titoli ..possono essere invocati sino .. (Omissis).
    D'altra  parte  la  mancata previsione esplicita di decandenza per
 inosservanza del termine non e' sufficiente ad  attribuire  carattere
 non essenziale al termine stesso.
   La  situazione di difficolta' economica della famiglia costituisce,
 d'altra parte, ai sensi  dell'art.  100,  lett.  d),  del  d.P.R.  n.
 237/1964,  titolo  alla  dispensa  c.d.  d'autorita', che puo' essere
 concessa anche nel corso della  prestazione  del  servizio  di  leva,
 sebbene  il  titolo  gia' formatosi anteriormente non sia stato fatto
 valere  prima  dell'inizio  della  prestazione  del  servizio  (cosi'
 dispone  l'ultimo  comma  dell'art.  100 citato, aggiunto dall'art. 8
 della legge n. 269/1991).
    L'analogia  sostanziale  tra  la  situazione  di  fatto  presa  in
 considerazione  da  tale  norma,  con  quella  sopra riferita, di cui
 all'art. 22 della legge n.  191/1975  fa  ritenere  al  collegio  non
 manifestamente  infondato  il  sospetto  di  incostituzionalita'  del
 combinato disposto dell'art. 22, primo comma, n. 6), e  dell'art.  25
 della  legge  n.  191/1975,  per contrasto con l'art. 3, primo comma,
 della Costituzione, in quanto  irragionevolmente  discrimina  giovani
 che appartengono a famiglie in eguale condizione di disagio economico
 sotto il profilo della possibilita' solo per alcuni (quelli che siano
 destinatari  della  norma di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 237/1974)
 di invocare tale situazione per l'ammissione a dispensa dal  servizio
 di  leva  anche nel corso della prestazione, quantunque il titolo sia
 sorto anteriormente e non tempestivamente fatto valere.
    D'altra parte, l'irragionevolezza della  previsione  normativa  di
 termine  decadenziale  per  far  valere  i  titoli di dispensa c.d. a
 domanda,  e'  resa  evidente  dalla  considerazione  della   analogia
 sussistente  tra  le  situazioni  di  fatto,  familiari  e  personali
 dell'arruolato, complessivamente  rilevanti  ai  sensi  dell'art.  22
 della legge n. 191/1975 e quelle elencate dall'art. 100 del d.P.R. n.
 237/1964.
    Tutti   i   casi   elencati   da  tale  ultima  disposizione  sono
 riconducibili  a  situazioni  di  bisogno  della  famiglia,  in   cui
 l'arruolato  e'  responsabile diretto e determinante della conduzione
 di impresa familiare o l'unico  produttore  di  reddito  (lett.  c)),
 oppure,  sussiste  la  necessita'  di  assistenza da parte dell'unico
 figlio convivente nei confronti di genitore portatore di  handicap  o
 affetto da invalidita' grave (lettere a) e b)).
    Analogamente,   nella  previsione  dell'art.  22  della  legge  n.
 191/1975, vengono prese in  considerazione  situazioni  familiari  di
 bisogno  (nn.  3,  4, 6 e 7) o situazioni in cui il giovane arruolato
 deve prestare  assistenza  a  familiare  portatore  di  handicap  non
 autosufficiente (nn. 8 e 9).
    Ne'  il differenziato trattamento, quanto al termine decandeziale,
 delle situazioni considerate dalle norme  messe  a  confronto,  trova
 giustificazione      in      esigenze      organizzatorie     interne
 all'Amministrazione, che evidentemente ricorrono in ogni  ipotesi  di
 dispensa, tanto a domanda, quanto d'autorita'.
    La  questione  di  costituzionalita'  che  cosi' si solleva appare
 rilevante nel presente giudizio, in quanto  l'applicazione  dell'art.
 25, della legge n. 191/1975, e del termine di decadenza ivi previsto,
 costituirebbe  l'unica ragione determinante il rigetto del ricorso in
 esame.
    La questione, poi, si presenta non manifestamente  infondata,  per
 le ragioni esposte.
    Pertanto,   l'esame   della   questione   va  rimesso  alla  Corte
 costituzionale, sospendendo frattanto il giudizio sulla  legittimita'
 dei  provvedimenti  impugnati, la cui esecuzione e' stata sospesa con
 separata   ordinanza,   sino    all'esito    della    questione    di
 costituzionalita' teste' sollevata.